LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO Sezione 1 Riunita con l'intervento dei signori: Di Nardo Giuseppe, Presidente e relatore; Candela Anna, Giudice; Pietrunti Giovanni, Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 608/2013, depositata l'8 ottobre 2013: avverso Cartella di pagamento n. 02720130000477651000 IRPEF-Altro 2009; avverso Cartella di pagamento n. 02720130000477651000 IVA-Altro 2009; Contro: Agenzia entrate - Direzione provinciale - Ufficio controlli Campobasso, proposto dal ricorrente: Quaranta Michele, viale Manzoni n. 231 - 86100 Campobasso, difeso da: dott. Toma Donato, via Sant'Antonio Abate n. 111 - 86100 Campobasso, altre parti coinvolte: Agenzia riscossioni Campobasso Equitalia Sud S.p.A., via S. Antonio dei Lazzari n. 21 - 86100 Campobasso, difeso da: avv. Gamberale Gabriella, via Crispi n. 8 - 86100 Campobasso; Letti gli atti relativi al ricorso proposto dal contribuente in epigrafe compiutamente generalizzato, avverso la cartella di pagamento, di cui in epigrafe, emesso sulla base di ruolo a firma di Columbro Carmela dall'Agenzia delle entrate quale direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso; Rilevato che nella odierna udienza il difensore del contribuente ha eccepito la nullita' assoluta, come tale rilevabile anche di ufficio, dell'opposta cartella di pagamento quale atto conseguenziale a ruolo viziato da nullita' assoluta perche' formato da funzionario non in possesso della prescritta qualifica dirigenziale; Che, piu' precisamente, il difensore ha rilevato e documentato che pende presso il Consiglio di Stato appello, nel quale ha esplicato intervento ad adiuvandum anche la Columbro (insieme con centinaia di altri funzionari dell'A.E.) quale destinataria di contratto di conferimento di incarico dirigenziale, proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 6884, emessa il 1° agosto 2011, dal TAR Lazio che aveva annullato la delibera del Comitato di gestione dell'A.E. con la quale, modificandosi l'art. 24 del Regolamento di amministrazione della stessa A.E., era stata consentita ed attuata, fino al 31 dicembre 2010, la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti tra i quali anche la predetta Columbro; Che, nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato ha rilevato che e' entrato in vigore il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44) che, con il comma 24 dell'art. 8, ha consentito che nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti «... l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi gia' affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari ...», in tal modo sanando la predetta delibera del Comitato di gestione dell'A.E, in applicazione della quale era stato conferito l'incarico dirigenziale alla Columbro; Che, con ordinanza in data 26 novembre 2013, il Consiglio di Stato, rilevato che la norma di cui al comma 8 dell'art. 24 cit., che ha determinato la salvezza ex post del provvedimento impugnato (ovvero della delibera del Comitato di gestione dell'A.E. con la quale era stato modificato l'art. 24 del Regolamento di amministrazione, cosi' consentendo il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi delle prescritta qualifica) dovrebbe trovare applicazione nel giudizio presso esso Consiglio pendente (nel quale, si ricorda, e' intervenuta la Columbro) ma si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione, onde, avendo ritenuto la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del comma 24 dell'art. 8 cit., ha sospeso il giudizio disponendo trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Considerato che la eventuale declaratoria di incostituzionalita' della disposizione predetta sarebbe certamente rilevante nel presente giudizio pendente innanzi a questa Commissione tributaria poiche' comporterebbe la nullita'/inesistenza, come tale rilevabile anche di ufficio, del provvedimento opposto, emesso sulla base di ruolo formato dalla Columbro Carmela quale direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso, per carenza del necessario requisito soggettivo del provvedimento sul quale si fonda quello impugnato (e quindi anche di quest'ultimo), dovendosi ritenere escluso il rapporto organico di immedesimazione tra soggetto preposto all'ufficio e l'ufficio stesso, difettando la valida investitura del funzionario e dovendosi peraltro ritenere esclusa la ravvisabilita' del funzionario di fatto, sussistendo pur sempre una investitura anche se del tutto invalida; Considerato che la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 8, comma 24, d.-l. n. 16/2012 e' da ritenere altresi' non manifestamente infondata per i motivi che di seguito sono elencati; Ai sensi del terzo comma dell'art. 97 della Costituzione «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge». Trattasi di disposizione fondamentale per la legittima funzionalita' dei pubblici uffici che, come disposto dal primo e secondo comma dello stesso art. 97, sono organizzati secondo la legge al fine di assicurare il rispetto dei principi del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione, si che l'ordinamento degli uffici deve determinare «le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' dei funzionari»; Orbene con la norma che in questa sede si sottopone al vaglio della Corte costituzionale si e' consentita la attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, in tal modo violando palesemente la regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso; E' pur vero che la regola del concorso pubblico per l'accesso al rapporto di lavoro con la P.A. puo' essere derogata dalla legge ordinaria, ma la eventuale deroga deve pur sempre rispettare il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il giudice delle leggi ha avuto modo di rilevare che e' violato il principio di ragionevolezza allorquando la legge preveda «scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate soluzioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della titolarita' dei posti vacanti» (sent. Corte Cost. n. 205/2004); Nella concreta fattispecie con l'art. 8, comma 24 cit. si e' consentito alla Columbro (oltre che a varie centinaia di funzionari dell'A.F.) priva della relativa qualifica, di essere destinataria di conferimento di incarico dirigenziale, ovvero di svolgere mansioni proprie di una qualifica attinente a ruolo diverso, al quale la stessa funzionaria avrebbe potuto accedere solo in esito a positivo superamento di concorso, in tal modo violandosi gli artt. 3 e 97 Cost. poiche', come affermato dalla Corte Cost. «il passaggio ad una fascia funzionale comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e' soggetto pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sent. n. 194/2002); Risultano altresi' violati i principi di legalita', imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.) poiche' si e' consentita la preposizione ad organo amministrativo, titolare di potesta' provvedimentale, di soggetto privo dei necessari requisiti poiche' il concorso rappresenta la «forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego» e costituisce un «meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione» come ritenuto dal Giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n. 205/2004); Ai sensi dell'art. 51, 1° comma, della Costituzione, «Tutti i cittadini ... possono accedere agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»; Orbene la disposizione di cui all'art. 8, comma 24, cit., consentendo l'accesso a pubblico ufficio di rango dirigenziale senza l'espletamento della procedura concorsuale, si pone in contrasto, oltre che con l'art. 97 Cost. per i motivi sopra indicati, anche con l'art. 51 Cost. poiche' viola sia le «condizioni di eguaglianza» tra i cittadini che aspirano ad uffici pubblici, sia l'ulteriore condizione del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, poiche' l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 prevede specifico procedimento per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali.