LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 
                              Sezione 1 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
    Di Nardo Giuseppe, Presidente e relatore; 
    Candela Anna, Giudice; 
    Pietrunti Giovanni, Giudice. 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.   608/2013,
depositata l'8 ottobre 2013: 
        avverso  Cartella  di   pagamento   n.   02720130000477651000
IRPEF-Altro 2009; 
        avverso  Cartella  di   pagamento   n.   02720130000477651000
IVA-Altro 2009; 
    Contro:  Agenzia  entrate  -  Direzione  provinciale  -   Ufficio
controlli Campobasso,  proposto  dal  ricorrente:  Quaranta  Michele,
viale Manzoni n. 231  -  86100  Campobasso,  difeso  da:  dott.  Toma
Donato, via Sant'Antonio Abate n. 111 - 86100 Campobasso, altre parti
coinvolte: Agenzia riscossioni Campobasso Equitalia Sud  S.p.A.,  via
S. Antonio dei Lazzari n. 21 -  86100  Campobasso,  difeso  da:  avv.
Gamberale Gabriella, via Crispi n. 8 - 86100 Campobasso; 
    Letti gli atti relativi al ricorso proposto dal  contribuente  in
epigrafe  compiutamente  generalizzato,  avverso   la   cartella   di
pagamento, di cui in epigrafe, emesso sulla base di ruolo a firma  di
Columbro  Carmela  dall'Agenzia   delle   entrate   quale   direttore
provinciale dell'Agenzia delle entrate di Campobasso; 
    Rilevato che nella odierna udienza il difensore del  contribuente
ha eccepito la nullita'  assoluta,  come  tale  rilevabile  anche  di
ufficio, dell'opposta cartella di pagamento quale atto conseguenziale
a ruolo viziato da nullita' assoluta perche' formato  da  funzionario
non in possesso della prescritta qualifica dirigenziale; 
    Che, piu' precisamente, il difensore ha  rilevato  e  documentato
che pende  presso  il  Consiglio  di  Stato  appello,  nel  quale  ha
esplicato intervento ad adiuvandum anche  la  Columbro  (insieme  con
centinaia  di  altri  funzionari  dell'A.E.)  quale  destinataria  di
contratto  di  conferimento  di   incarico   dirigenziale,   proposto
dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 6884, emessa il  1°
agosto 2011, dal TAR  Lazio  che  aveva  annullato  la  delibera  del
Comitato di gestione dell'A.E. con la quale, modificandosi l'art.  24
del Regolamento di  amministrazione  della  stessa  A.E.,  era  stata
consentita ed attuata, fino  al  31  dicembre  2010,  la  prassi  del
conferimento di incarichi dirigenziali in favore  di  funzionari  non
dirigenti tra i quali anche la predetta Columbro; 
    Che, nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato  ha  rilevato
che e' entrato in vigore il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16  (conv.
in legge 26 aprile 2012, n. 44) che, con il comma 24 dell'art. 8,  ha
consentito  che  nelle   more   dell'espletamento   delle   procedure
concorsuali per la copertura  delle  posizioni  dirigenziali  vacanti
«... l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia  del
territorio, salvi gli incarichi gia'  affidati,  potranno  attribuire
incarichi dirigenziali a propri funzionari ...», in tal modo  sanando
la  predetta  delibera  del  Comitato  di   gestione   dell'A.E,   in
applicazione della quale era stato conferito l'incarico  dirigenziale
alla Columbro; 
    Che, con ordinanza in data 26  novembre  2013,  il  Consiglio  di
Stato, rilevato che la norma di cui al comma 8 dell'art. 24 cit., che
ha determinato  la  salvezza  ex  post  del  provvedimento  impugnato
(ovvero della delibera del Comitato  di  gestione  dell'A.E.  con  la
quale  era  stato   modificato   l'art.   24   del   Regolamento   di
amministrazione,  cosi'  consentendo  il  conferimento  di  incarichi
dirigenziali a funzionari privi delle prescritta qualifica)  dovrebbe
trovare applicazione nel giudizio presso esso Consiglio pendente (nel
quale, si  ricorda,  e'  intervenuta  la  Columbro)  ma  si  pone  in
contrasto con gli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione,  onde,  avendo
ritenuto la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale del comma 24 dell'art. 8 cit., ha sospeso
il   giudizio   disponendo   trasmettersi   gli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Considerato che la eventuale declaratoria di  incostituzionalita'
della disposizione predetta sarebbe certamente rilevante nel presente
giudizio pendente innanzi a  questa  Commissione  tributaria  poiche'
comporterebbe la nullita'/inesistenza, come tale rilevabile anche  di
ufficio, del  provvedimento  opposto,  emesso  sulla  base  di  ruolo
formato  dalla   Columbro   Carmela   quale   direttore   provinciale
dell'Agenzia delle entrate di Campobasso, per carenza del  necessario
requisito soggettivo del provvedimento  sul  quale  si  fonda  quello
impugnato  (e  quindi  anche  di  quest'ultimo),  dovendosi  ritenere
escluso il rapporto organico di immedesimazione tra soggetto preposto
all'ufficio e l'ufficio stesso, difettando la valida investitura  del
funzionario e dovendosi peraltro ritenere esclusa  la  ravvisabilita'
del funzionario di fatto,  sussistendo  pur  sempre  una  investitura
anche se del tutto invalida; 
    Considerato che la questione di legittimita'  costituzionale  del
predetto art. 8, comma 24, d.-l. n. 16/2012 e' da  ritenere  altresi'
non manifestamente  infondata  per  i  motivi  che  di  seguito  sono
elencati; 
    Ai sensi del terzo comma dell'art. 97  della  Costituzione  «Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvi  i  casi  stabiliti  dalla  legge».  Trattasi  di  disposizione
fondamentale per la legittima funzionalita' dei pubblici uffici  che,
come disposto dal primo e secondo comma dello stesso  art.  97,  sono
organizzati secondo la legge al fine di assicurare  il  rispetto  dei
principi del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'  della  pubblica
amministrazione, si che l'ordinamento degli uffici  deve  determinare
«le sfere di competenza, le attribuzioni  e  le  responsabilita'  dei
funzionari»; 
    Orbene con la norma che in questa sede  si  sottopone  al  vaglio
della Corte  costituzionale  si  e'  consentita  la  attribuzione  di
incarichi a funzionari privi della relativa qualifica,  in  tal  modo
violando palesemente la regola costituzionale di accesso ai  pubblici
uffici mediante concorso; 
    E' pur vero che la regola del concorso pubblico per l'accesso  al
rapporto di lavoro con la  P.A.  puo'  essere  derogata  dalla  legge
ordinaria, ma la eventuale  deroga  deve  pur  sempre  rispettare  il
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il giudice delle leggi ha
avuto modo di rilevare che e' violato il principio di  ragionevolezza
allorquando la legge preveda «scivolamenti automatici verso posizioni
superiori (senza concorso  o  comunque  senza  adeguate  soluzioni  o
verifiche attitudinali) o concorsi interni  per  la  copertura  della
titolarita' dei posti vacanti» (sent. Corte Cost. n. 205/2004); 
    Nella concreta fattispecie con l'art. 8,  comma  24  cit.  si  e'
consentito alla Columbro (oltre che a varie centinaia  di  funzionari
dell'A.F.) priva della relativa qualifica, di essere destinataria  di
conferimento di incarico dirigenziale, ovvero  di  svolgere  mansioni
proprie di una qualifica attinente  a  ruolo  diverso,  al  quale  la
stessa funzionaria avrebbe potuto accedere solo in esito  a  positivo
superamento di concorso, in tal modo violandosi  gli  artt.  3  e  97
Cost. poiche', come affermato dalla Corte Cost. «il passaggio ad  una
fascia funzionale comporta l'accesso ad  un  nuovo  posto  di  lavoro
corrispondente a funzioni piu' elevate ed e' soggetto pertanto, quale
figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sent.  n.
194/2002); 
    Risultano altresi' violati i principi di legalita', imparzialita'
e buon andamento dell'azione amministrativa  (artt.  3  e  97  Cost.)
poiche' si e' consentita la preposizione  ad  organo  amministrativo,
titolare di potesta' provvedimentale, di soggetto privo dei necessari
requisiti poiche' il  concorso  rappresenta  la  «forma  generale  ed
ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego» e  costituisce  un
«meccanismo  strumentale  al  canone  di  efficienza  della  pubblica
amministrazione» come ritenuto dal Giudice delle leggi  (Corte  Cost.
sent. n. 205/2004); 
    Ai sensi dell'art. 51, 1° comma,  della  Costituzione,  «Tutti  i
cittadini ... possono accedere agli uffici pubblici ... in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»; 
    Orbene la  disposizione  di  cui  all'art.  8,  comma  24,  cit.,
consentendo l'accesso a pubblico ufficio di rango dirigenziale  senza
l'espletamento della procedura concorsuale,  si  pone  in  contrasto,
oltre che con l'art. 97 Cost. per i motivi sopra indicati, anche  con
l'art. 51 Cost. poiche' viola sia le «condizioni di eguaglianza»  tra
i  cittadini  che  aspirano  ad  uffici  pubblici,  sia   l'ulteriore
condizione del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge,  poiche'
l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 prevede specifico  procedimento  per
il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali.